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Aliquote crypto in Italia 2026: 26%, 33% e token EMT

05.10.20266 min read

Il quadro normativo relativo alla tassazione delle plusvalenze da cripto-attività in Italia è andato incontro a una significativa evoluzione. Tra la fine del 2024 e il 2025, il legislatore è intervenuto con due distinti provvedimenti legislativi che hanno ridefinito le aliquote applicabili all'imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies) del TUIR:

  1. La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, art. 1, comma 24): Ha introdotto l'innalzamento dell'aliquota ordinaria di tassazione dal 26% al 33% per le operazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 2026.
  2. Il Decreto Correttivo Fiscale / Legge n. 199/2025 (art. 1, comma 28): Ha introdotto una specifica clausola di salvaguardia per i token di moneta elettronica denominati in euro (EMT conformi al Regolamento MiCA), mantenendo per essi la tassazione ridotta al 26%.

Questa stratificazione temporale rende indispensabile distinguere con esattezza il momento di realizzo dell'operazione dal periodo d'imposta in cui si presenta la dichiarazione.

Come funziona il sistema delle aliquote per le plusvalenze crypto?

La regola generale del diritto tributario italiano per i redditi diversi di natura finanziaria delle persone fisiche è il principio di cassa: i proventi si considerano percepiti e tassabili nel momento in cui la liquidità entra effettivamente nella disponibilità economica del contribuente o la cessione si perfeziona. Nel modello dichiarativo 2026 (riferito all'anno d'imposta 2025) e nelle successive finestre fiscali, le aliquote applicabili dipendono da due fattori concorrenti:

  • La data esatta di realizzo dell'operazione: Prima o dopo la mezzanotte del 31 dicembre 2025.
  • La natura del token oggetto di cessione o detenzione: Cripto-attività ordinaria (Bitcoin, Ethereum, utility token) oppure token di moneta elettronica (EMT) ancorato all'euro.

Quali operazioni rientrano nell'aliquota del 26%?

L'aliquota del 26% rimane in vigore per due categorie principali di operazioni:

  1. Tutte le plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2025: Indipendentemente dal momento in cui viene presentata la dichiarazione, le plusvalenze maturate a seguito di cessioni a titolo oneroso effettuate entro la fine del 2025 sono assoggettate all'imposta sostitutiva ordinaria del 26%. Questo è l'importo che confluisce nella consueta Sezione V-A del Quadro RT (Modello Redditi PF 2026) o nel Quadro T del Modello 730/2026.
  2. I token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro: Anche a decorrere dal 1° gennaio 2026, i guadagni generati dalla cessione o dall'impiego di stablecoin regolate come EMT in euro mantengono l'aliquota agevolata del 26% (da dichiarare nella nuova Sezione V-A2 del Quadro RT).

Quando scatta l'aliquota del 33% e come si applica?

L'aumento dell'aliquota al 33% entra in vigore per le cessioni e i realizzi effettuati a partire dal 1° gennaio 2026. Questa nuova aliquota interessa:

  • Le vendite verso moneta fiat di Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) e di tutti gli altcoin generici.
  • Le transazioni effettuate tramite token non rientranti nella definizione MiCA di EMT denominati in euro (inclusi gli stablecoin algoritmici, i token di riserva o gli stablecoin denominati in valute estere come USD, salvo specifico recepimento normativo).
  • I redditi derivanti da attività di finanza decentralizzata (DeFi) e protocolli di staking percepiti a partire dal 2026.

Le plusvalenze soggette all'aliquota del 33% saranno inserite nelle nuove Sezioni V-A1 e V-B1 del Quadro RT e nel corrispondente prospetto del Modello 730/2027.

Cosa prevede l'eccezione speciale per gli Electronic Money Token (EMT)?

Il Regolamento europeo (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (MiCA) distingue nettamente i token di moneta elettronica (Electronic Money Tokens o EMT) dalle altre tipologie di asset digitali. Un EMT è un token che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale a corso legale, fungendo da surrogato elettronico delle monete fiduciarie. Con l'art. 1, comma 28, della Legge n. 199/2025, il legislatore italiano ha stabilito che:

Le plusvalenze e i proventi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 relativi a token di moneta elettronica denominati in euro rimangono assoggettati all'imposta sostitutiva nella misura del 26%, in deroga all'aliquota generale del 33%.

Per beneficiare di questa aliquota ridotta al 26% nel 2026 e negli anni seguenti, il token deve rispettare due condizioni cumulative:

  1. Essere emesso in conformità alle regole MiCA da un istituto di moneta elettronica o ente autorizzato.
  2. Avere come valore di riferimento primario l'euro (EUR), e non valute terze (come il dollaro USA) o panieri di valute/materie prime.

Le plusvalenze su stablecoin ancorati all'euro andranno monitorate e dichiarate separatamente nella specifica Sezione V-A2 del Quadro RT.

Come si applica il principio di cassa: data di realizzo vs anno di dichiarazione

La determinazione della corretta aliquota richiede un'attenta considerazione del principio di cassa rispetto alla sequenza temporale delle operazioni:

  1. Riconciliazione in base alla data dell'ordine: È la data di esecuzione della transazione a determinare l'aliquota applicabile, non l'anno in cui si compila il modello dichiarativo. Una vendita effettuata a dicembre 2025 e dichiarata nella primavera/autunno 2026 sconta il 26%; una vendita eseguita a gennaio 2026 sconterà il 33% (o il 26% se EMT in euro) nella dichiarazione presentata nel 2027.
  2. Monitoraggio patrimoniale parallelo: L'Imposta sul Valore delle Cripto-Attività (IVCA) nel Quadro RW ammonta stabilmente al 2 per mille (0,2%) annuo sul valore finale di possesso, rimanendo del tutto indipendente dalle aliquote sulle plusvalenze.
  3. Tracciamento della natura dei token: Per le vendite eseguite dal 2026 in avanti, è opportuno registrare accuratamente la classificazione di ciascuna stablecoin (EMT in euro vs token in dollari o altre denominazioni), così da applicare la corretta aliquota di liquidazione.

Quadro di sintesi delle aliquote per la dichiarazione

Categoria operazioneData di realizzoAliquota applicabileCollocazione Quadro RT
Cessioni crypto ordinarieFino al 31/12/202526%Sezione V-A
Cessioni crypto ordinarieDal 01/01/2026 in poi33%Sezione V-A1 / V-B1
Token EMT in euro (MiCA)Qualsiasi data26%Sezione V-A2
Proventi da staking / DeFiFino al 31/12/202526%Sezione V-A
Proventi da staking / DeFiDal 01/01/2026 in poi33%Sezione V-A1 / V-B1

Aspetti pratici da considerare per la corretta liquidazione

Per impostare correttamente i calcoli in vista dei prossimi adempimenti dichiarativi, è utile considerare i seguenti passaggi:

  1. Separare chiaramente i periodi d'imposta: L'aliquota del 33% non ha effetto retroattivo sull'anno d'imposta 2025. Per le operazioni concluse entro il 31 dicembre 2025 si continua ad applicare l'aliquota del 26%.
  2. Catalogare le riserve in stablecoin: Chi detiene posizioni su diverse stablecoin dovrebbe verificare la classificazione dell'asset in ottica MiCA, distinguendo i token denominati in euro (per i quali opera la salvaguardia al 26%) rispetto a quelli denominati in dollari o altre valute.
  3. Consolidare le evidenze probatorie: Conservare per ogni cessione il timestamp esatto della transazione, il controvalore in euro al cambio ufficiale Banca d'Italia e il report analitico rilasciato dall'intermediario.

Fonti ufficiali Agenzia delle Entrate

  • Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 (PDF AdE) — Trattamento fiscale delle plusvalenze ex art. 67 TUIR e aliquota ordinaria al 26%.
  • Infoprecompilata — Quadro RT (AdE) — Specifiche sulle sezioni V-A (26%), V-A1 (33%) e V-A2 (token EMT in euro al 26%).
  • Infoprecompilata — Quadro T (730) — Dichiarazione dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria nel Modello 730.
  • Istruzioni Redditi Persone Fisiche 2026 — Fascicolo 2 (PDF AdE) — Istruzioni per la liquidazione dell'imposta sostitutiva nel Quadro RT.
  • Istruzioni Modello 730/2026 (PDF AdE) — Istruzioni per la compilazione dei quadri finanziari con conguaglio del sostituto d'imposta.

Le informazioni in questo articolo sono solo a scopo informativo e di literacy. Non costituiscono consulenza fiscale, legale, finanziaria o contabile e non sostituiscono le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate né il parere di un professionista abilitato sulla tua situazione. Non vanno usate per eludere obblighi fiscali. Non forniamo alcuna garanzia di accuratezza, completezza o aggiornamento; le norme e le prassi possono cambiare. Non presentare dichiarazioni né prendere decisioni basandoti solo su questo testo. RIXTO non è responsabile di perdite o decisioni derivanti dall’uso o dall’affidamento a queste informazioni.

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Domande frequenti

Se vendo Bitcoin nel 2026, quanto pago di imposta sulle plusvalenze?
Nella dichiarazione del 2026 (per i redditi 2025) pago il 26% o il 33%?
Quali stablecoin beneficiano dell'aliquota agevolata del 26%?
Le minusvalenze maturate al 26% si possono compensare con plusvalenze tassate al 33%?

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