Dichiarazione criptovalute Italia 2026: guida completa
La dichiarazione delle criptovalute in Italia nel 2026 riguarda tutti i contribuenti persone fisiche che hanno detenuto, movimentato o ceduto cripto-attività nel corso del periodo d'imposta 2025. Il sistema tributario italiano distingue in modo netto tra il monitoraggio fiscale (la fotografia del possesso patrimoniale) e la tassazione dei redditi realizzati (plusvalenze e proventi finanziari). Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio e i chiarimenti della Circolare n. 30/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate, la gestione fiscale degli asset digitali richiede un metodo lineare: raccogliere la cronologia completa, distinguere le tipologie di transazione e compilare i quadri corretti nel Modello Redditi Persone Fisiche o nel Modello 730.
Nel Modello 2026 relativo all'anno d'imposta 2025, le plusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2025 scontano l'aliquota ordinaria del 26%, mentre la franchigia di 2.000 euro non è più applicabile per le operazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 2025.
Mappa degli obblighi: monitoraggio fiscale e imposte sui redditi
Gli adempimenti fiscali per i possessori di criptovalute si articolano su due livelli autonomi e complementari:
- Obbligo di monitoraggio fiscale (Quadro RW o Quadro W del 730): serve a dichiarare la consistenza patrimoniale detenuta all'estero, su exchange non residenti o su wallet non-custodial (chiavi private, hardware wallet). L'obbligo scatta per il semplice possesso, anche senza alcuna vendita, e serve inoltre a liquidare l'imposta sul valore delle cripto-attività (comunemente denominata IVCA, pari allo 0,2% annuo).
- Obbligo di dichiarazione dei redditi (Quadro RT o Quadro T del 730): scatta quando si realizza un evento fiscalmente rilevante, come la vendita verso valuta fiat (euro, dollari), l'acquisto di beni e servizi o la percezione di proventi da staking e attività assimilabili. In questo quadro si liquidano le plusvalenze o si certificano le minusvalenze.
Questi due obblighi sono indipendenti: è frequente dover compilare il modulo di monitoraggio anche con zero vendite, così come può capitare di dover dichiarare plusvalenze pur avendo chiuso ogni posizione prima della fine dell'anno.
Come scegliere tra Modello Redditi PF e Modello 730?
I contribuenti persone fisiche residenti in Italia possono adempiere agli obblighi dichiarativi scegliendo il canale più adatto alla propria situazione lavorativa e previdenziale.
Modello 730: Quadro W e Quadro T
Per i lavoratori dipendenti e i pensionati è disponibile la dichiarazione tramite Modello 730:
- Quadro W: accoglie i dati del monitoraggio fiscale e la liquidazione dell'imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA), svolgendo la medesima funzione del Quadro RW.
- Quadro T: ospita i redditi diversi di natura finanziaria, includendo la sezione dedicata alle plusvalenze e minusvalenze da cripto-attività (equivalente alla Sezione V-A del Quadro RT).
Il vantaggio principale del Modello 730 è la gestione diretta del conguaglio (a debito o a credito) sulla busta paga o sul rateo della pensione tramite il sostituto d'imposta.
Modello Redditi Persone Fisiche: Quadro RW e Quadro RT
Resta sempre possibile o necessario utilizzare il Modello Redditi PF nei seguenti casi:
- Titolari di partita IVA o soggetti non abilitati alla presentazione del 730.
- Contribuenti che presentano il 730 base ma scelgono di trasmettere i fascicoli aggiuntivi (Fascicolo 2 per RW e RT) tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
- Posizioni che presentano casistiche complesse o quadri reddituali non gestiti dal software del sostituto d'imposta.
Trattamento fiscale delle operazioni cripto più diffuse
Nel mondo Web3 e della finanza decentralizzata le transazioni assumono forme diverse rispetto alla finanza tradizionale. L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 30/E/2023, ha definito il trattamento per le principali casistiche operative.
Permuta tra criptovalute (scambi crypto-to-crypto)
Lo scambio tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni economiche (ad esempio scambiare Bitcoin per Ethereum su un exchange o un DEX) non costituisce realizzo di plusvalenza imponibile. In questa operazione il costo di acquisto originario del lotto ceduto si trasferisce automaticamente sulle nuove unità ricevute in cambio. Il realizzo scatta invece quando la criptovaluta viene convertita in valuta fiat, utilizzata per acquistare beni o servizi, oppure scambiata con token aventi diversa natura giuridica o economica.
Come vengono tassati staking e yield farming?
I proventi percepiti a titolo di ricompensa per la convalida delle transazioni su reti Proof of Stake (staking) o per la fornitura di liquidità in protocolli decentralizzati costituiscono redditi imponibili:
- Le ricompense accreditate nel wallet concorrono a tassazione al momento della percezione sulla base del loro valore normale in euro alla data di ricezione.
- Tale controvalore costituisce poi il costo fiscale di carico del nuovo token, rilevante ai fini del calcolo della futura plusvalenza in caso di successiva vendita.
Airdrop e premi promozionali
I token ricevuti gratuitamente tramite campagne airdrop promozionali o retroattive seguono regole precise:
- Qualora l'airdrop non sia legato ad alcuna attività di lavoro o prestazione onerosa, i token assumono solitamente costo di carico iniziale pari a zero.
- Al momento della successiva cessione o conversione a titolo oneroso, l'intero corrispettivo ottenuto costituirà plusvalenza imponibile.
Protocolli DeFi, liquidità e prestiti
Le interazioni con smart contract su piattaforme di Decentralized Finance (DeFi) – come lending, borrowing, wrapping di token (es. ETH in WETH) e pool di liquidità – richiedono un'attenta riconciliazione contabile:
- Il semplice wrapping o deposito a garanzia collaterale senza perdita di titolarità non costituisce cessione imponibile.
- Gli interessi attivi maturati su piattaforme di lending vengono tassati al momento del prelievo o dell'accredito effettivo.
- Tutte le posizioni detenute su smart contract o wallet non-custodial esteri devono essere ricomprese nella consistenza di fine anno ai fini del monitoraggio nel Quadro RW / W.
Come si calcola la plusvalenza?
La base imponibile ai fini dell'imposta sostitutiva si calcola sottraendo dal corrispettivo percepito il costo o valore di acquisto documentato:
Formula base: Plusvalenza netta = Corrispettivo di cessione − Costo documentato di acquisto
L'articolo 68, comma 9-bis del TUIR stabilisce che il contribuente deve provare il costo di acquisto tramite idonea documentazione (ricevute di acquisto exchange, bonifici bancari, transazioni certificate on-chain). Se il costo di acquisto non può essere provato documentalmente, per legge il costo si assume pari a zero, e l'imposta si applica sull'intero importo incassato.
Esempio numerico di calcolo
Per comprendere concretamente la meccanica del calcolo:
- Acquisto: In data 15 marzo 2025 si acquistano 2 ETH al prezzo complessivo di 4.000 € (costo unitario 2.000 €, interamente documentato da bonifico e contabile dell'exchange).
- Vendita: In data 10 novembre 2025 si vende 1 ETH incassando un corrispettivo di 3.200 €.
- Determinazione del risultato:
- Corrispettivo percepito: 3.200 €
- Costo di acquisto del lotto (1 ETH): 2.000 €
- Plusvalenza realizzata: 3.200 € − 2.000 € = 1.200 €
- Liquidazione dell'imposta sostitutiva (aliquota 26% per realizzo 2025):
- Imposta dovuta: 1.200 € × 26% = 312 €
Qualora la vendita avesse generato un importo inferiore al costo (ad esempio cessione a 1.500 € a fronte di 2.000 € di costo), si sarebbe registrata una minusvalenza di 500 €. Le minusvalenze certificate nel Quadro RT o Quadro T possono essere compensate con le plusvalenze della stessa natura realizzate nello stesso anno o nei 4 periodi d'imposta successivi.
Quadro delle aliquote e timeline della franchigia nel 2026
La corretta tassazione dipende dalla data esatta in cui è avvenuto il realizzo economico dell'operazione.
Tabella di sintesi: evoluzione normativa 2024–2026
La seguente tabella riassume il quadro completo delle aliquote, della franchigia e degli obblighi di dichiarazione per ciascun periodo d'imposta:
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Modello e invio | Modello 2025 | Modello 2026 | Modello 2027 |
| Aliquota ordinaria | 26% | 26% | 33% (Legge n. 207/2024) |
| Token EMT in euro | 26% | 26% (Legge n. 199/2025) | 26% (regime speciale) |
| Franchigia | 2.000 € | Abolita | Abolita |
| IVCA (patrimoniale) | 0,2% annuo (2‰) | 0,2% annuo (2‰) | 0,2% annuo (2‰) |
| Quadri dichiarativi | Quadro RW e RT (Redditi PF) | RW / RT (PF) o W / T (730) | RW / RT (PF) o W / T (730) |
Aliquote applicabili: 26% vs 33%
- Operazioni realizzate fino al 31 dicembre 2025 (dichiarazione 2026): Si applica l'aliquota ordinaria del 26% nella Sezione V-A del Quadro RT o nel Quadro T del 730.
- Operazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 2026 (dichiarazione 2027): Si applica la nuova aliquota del 33% introdotta dall'art. 1, comma 24 della Legge n. 207/2024.
- E-money token (EMT) in euro: Le plusvalenze realizzate su token di moneta elettronica denominati in euro (stablecoin euro regolate secondo il quadro normativo europeo) mantengono l'aliquota agevolata del 26% anche per le operazioni successive, in virtù della loro equiparazione funzionale alla valuta legale (art. 1, comma 28 della Legge n. 199/2025).
Eliminazione della franchigia di 2.000 euro dal 2025
La storica soglia di esenzione di 2.000 euro annuali per le plusvalenze complessive è stata formalmente soppressa dal legislatore con decorrenza dal 1° gennaio 2025 (art. 1, comma 25 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207). Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per il Modello Redditi / Infoprecompilata Quadro RT confermano questa linea temporale: per i realizzi effettuati fino al 31 dicembre 2024 operava la soglia di esenzione, mentre per i realizzi a decorrere dal 1° gennaio 2025 le plusvalenze concorrono senza limite d'importo. Pertanto, nella dichiarazione 2026 relativa all'anno d'imposta 2025, non esiste più alcuna franchigia: ogni euro di plusvalenza netta realizzata è imponibile fin dal primo centesimo.
Monitoraggio patrimoniale e calcolo dell'IVCA (Quadro RW / Quadro W)
L'obbligo di monitoraggio si applica a tutte le cripto-attività detenute al di fuori del sistema bancario o finanziario residente in Italia. Per ogni wallet o conto estero occorre indicare:
- Il codice di individuazione del bene (cripto-attività).
- Il valore all'inizio del periodo di detenzione (o al momento dell'acquisto).
- Il valore al 31 dicembre (o al momento del disinvestimento totale).
- Il numero di giorni di detenzione nel corso dell'anno solare.
L'IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività) è un'imposta patrimoniale introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) a carico dei possessori residenti in Italia, corrispondente all'imposta di bollo sui depositi finanziari. È fissata nella misura dello 0,2% annuo (2 per mille) del valore detenuto.
La base imponibile dell'IVCA è costituita dal valore di mercato al 31 dicembre rilevato sulle piattaforme exchange o sui listini di riferimento. Se il valore di mercato finale non è oggettivamente rilevabile, la base imponibile è pari al costo documentato di acquisto. Si liquida direttamente all'interno del Quadro RW o del Quadro W.
Il contesto europeo: la direttiva DAC8 e la cooperazione fiscale
Il quadro della trasparenza fiscale sulle cripto-attività evolve anche a livello comunitario con la direttiva DAC8 (Direttiva UE 2023/2226), che recepisce gli standard OCSE sul Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 30/E (§1.2), il framework stabilisce un meccanismo di cooperazione amministrativa e scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione Europea. Le prime comunicazioni dei dati da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) riguarderanno le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, con il primo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali previsto entro la fine di settembre 2027. La direttiva non introduce una nuova imposta a carico del contribuente né sostituisce l'obbligo di monitoraggio nel Quadro RW o Quadro W, ma conferma l'indirizzo delle autorità europee verso una cooperazione informativa strutturata. Per i possessori di asset digitali residenti in Italia, questo scenario rende ancora più essenziale mantenere una contabilità fiscale ordinata e continuativa, conservando la prova documentale dei costi storici, dei trasferimenti on-chain e delle consistenze patrimoniali.
Guida passo-passo: la sequenza operativa per la compilazione
Per completare la dichiarazione senza errori, è consigliabile seguire un percorso metodico in sei passaggi sequenziali:
- Riconciliazione dei conti: Scarica gli estratti conto completi in formato CSV o report da ciascun exchange o intermediario utilizzato e traccia tutti i trasferimenti verso wallet privati (hardware wallet, software non-custodial) e contratti DeFi.
- Identificazione dei flussi: Separa i movimenti di semplice trasferimento interno (tra wallet di tua proprietà, non rilevanti) dalle vendite verso fiat, dalle ricompense di staking e dalle conversioni rilevanti.
- Calcolo della plusvalenza netta: Confronta per ogni vendita il corrispettivo ottenuto con il costo storico documentato, tenendo traccia delle minusvalenze scomputabili.
- Calcolo delle consistenze al 31 dicembre: Determina il controvalore in euro al 31 dicembre di tutti gli asset ancora detenuti per la determinazione dell'imposta sul valore (IVCA).
- Compilazione del modello dichiarativo:
- Riporta i dati patrimoniali e l'IVCA nel Quadro RW (Modello Redditi PF) o nel Quadro W (Modello 730).
- Riporta i corrispettivi totali, i costi e le plusvalenze imponibili nel Quadro RT (Modello Redditi PF) o nel Quadro T (Modello 730).
- Versamento delle imposte (Modello F24 o conguaglio 730): Per i contribuenti che utilizzano il Modello Redditi, le imposte dovute si versano tramite modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate. Per chi presenta il Modello 730 tramite sostituto d'imposta, gli importi vengono conguagliati direttamente sulla retribuzione o sul rateo della pensione.
Quali sono le scadenze fiscali 2026 per i redditi 2025?
I versamenti e gli invii telematici seguono il calendario fiscale ordinario:
- Maggio 2026: Apertura della dichiarazione precompilata (730 e Redditi PF) sul portale telematico dell'Agenzia delle Entrate.
- 30 giugno 2026: Termine per il versamento del saldo delle imposte 2025 (imposta sostitutiva 26% e IVCA 0,2%) e dell'eventuale primo acconto, con possibilità di versamento differito a luglio con maggiorazione dello 0,40%.
- 30 settembre 2026: Termine ultimo per l'invio telematico del Modello 730 tramite CAF, professionista o web.
- Autunno 2026 (ottobre - novembre): Termine ultimo per la trasmissione telematica del Modello Redditi Persone Fisiche e dei quadri aggiuntivi.
Si raccomanda di verificare sempre le date definitive sul portale ufficiale dell'Agenzia delle Entrate o tramite il proprio professionista abilitato: il calendario fiscale italiano è soggetto a frequenti proroghe normative e adeguamenti di calendario nel corso dell'anno.
Fonti ufficiali Agenzia delle Entrate
- Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 (PDF AdE) — Trattamento fiscale delle cripto-attività e quadro unionale DAC8.
- Circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 (PDF AdE) — Chiarimenti sull'imposta sul valore e monitoraggio fiscale.
- Risposta all'interpello n. 135/2025 (PDF AdE) — Applicazione del costo medio ponderato in regime amministrato.
- Istruzioni Redditi Persone Fisiche 2026 — Fascicolo 2 (PDF AdE) — Istruzioni per la compilazione dei Quadri RW e RT.
- Istruzioni Modello 730/2026 (PDF AdE) — Istruzioni per la compilazione dei Quadri W e T.
- Infoprecompilata — Quadro RW — Monitoraggio fiscale e liquidazione IVCA nel Modello Redditi PF.
- Infoprecompilata — Quadro RT — Plusvalenze, sezioni aliquota e abolizione franchigia.
- Infoprecompilata — Quadro W (730) — Monitoraggio e imposta sul valore nel Modello 730.
- Infoprecompilata — Quadro T (730) — Redditi diversi finanziari e plusvalenze nel Modello 730.
Le informazioni in questo articolo sono solo a scopo informativo e di literacy. Non costituiscono consulenza fiscale, legale, finanziaria o contabile e non sostituiscono le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate né il parere di un professionista abilitato sulla tua situazione. Non vanno usate per eludere obblighi fiscali. Non forniamo alcuna garanzia di accuratezza, completezza o aggiornamento; le norme e le prassi possono cambiare. Non presentare dichiarazioni né prendere decisioni basandoti solo su questo testo. RIXTO non è responsabile di perdite o decisioni derivanti dall’uso o dall’affidamento a queste informazioni.